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  • Studio Legale Cappello

L’onere di avviare la mediazione obbligatoria a carico del creditore opposto

Aggiornamento: 8 feb 2021

Con la recentissima sentenza n. 19596 del 18 settembre 2020 n. 10747 del 5 giugno 2020, la Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha enunciato il seguente principio di diritto: “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.



La Suprema Corte, con la predetta sentenza, ha posto fine ad un contrasto giurisprudenziale e dottrinario che ormai durava da anni e che riguardava una buona parte del contenzioso civile. Infatti, relativamente al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, in caso di materia assoggettata alla c.d. mediazione obbligatoria, si sono creati due orientamenti contrastanti:

- in base al primo orientamento, l’onere dell’avvio della mediazione obbligatoria è da porre in capo all’opponente, ragion per cui la mancata proposizione della procedura di mediazione comporta la improcedibilità dell’opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;

- in base al secondo orientamento, l’onere dell’avvio della mediazione obbligatoria è da porre in capo all’opposto, con la conseguenza che la mancata proposizione della procedura di mediazione comporta improcedibilità dell’azione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.


Prima di analizzare la sentenza, occorre precisare che la questione è originata dalla notifica di un decreto ingiuntivo da parte di un istituto bancario, a seguito del quale gli ingiunti proposero opposizione nei termini di legge. Il Giudice di prime cure, sposando il primo orientamento succitato, richiamato dalla sentenza n. 24629/2015 della Suprema Corte, dichiarava l’improcedibilità dell’opposizione per mancato esperimento della mediazione, precisando che il relativo onere ricadeva sulle parti opponenti.


La decisione veniva impugnata innanzi la competente Corte d’Appello che dichiarava inammissibile l’appello ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. poiché privo di ragionevoli probabilità di essere accolto in quanto veniva condiviso l’orientamento giurisprudenziale seguito dal Tribunale.


Con ricorso innanzi il Giudice di Legittimità, gli opponenti/debitori, con un unico motivo, hanno impugnato la sentenza di appello nella parte in cui è stato identificato nell’opponente la parte tenuta ad introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria.

La terza Sezione della Suprema Corte, rilevata la presenza di un contrasto nella giurisprudenza di merito sul punto, nonché la vastità del contenzioso interessato dalla mediazione, con ordinanza n. 18741/2019, ha rimesso la questione alle Sezioni Unite.


Le Sezioni Unite, pertanto, investite della questione, partendo dall’analisi dell’art. 5, comma 1-bis del D.L.gs 28/2010, ripercorrono preliminarmente le ragioni richiamate dalla sentenza n. 24629/2015 della stessa Suprema Corte, secondo cui l’onere processuale di avviare la mediazione deve essere posto in capo al debitore opponente per i seguenti motivi:

- l’opponente è la parte interessata all’instaurazione e alla prosecuzione del processo ordinario di cognizione, posto che, in mancanza di opposizione o in caso di estinzione del processo, il decreto acquista esecutorietà e passa in cosa giudicata;

- attraverso il decreto ingiuntivo, l’attore sceglie la linea deflattiva coerente con la logica dell’efficienza processuale e della ragionevole durata del processo, mentre l’opponente, introducendo il giudizio di merito, percorre la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore (la diversa soluzione sarebbe palesemente irrazionale perché premierebbe la passività dell’opponente e accrescerebbe gli oneri della parte creditrice).


Dopo avere anche analizzato le ragioni secondo cui parte della giurisprudenza di merito ha aderito alla tesi opposta, secondo cui l’onere processuale di avviare la mediazione deve essere posto in capo al creditore opposto, Le Sezioni Unite hanno statuito nel senso che “l’orientamento inaugurato dalla citata sentenza n. 24629 del 2015 non possa essere confermato e che il contrasto esistente nella giurisprudenza vada composto stabilendo che l’onere di attivare il procedimento di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è a carico del creditore opposto”.


Le regioni della Suprema Corte, che l’hanno spinta a discostarsi diametralmente dal precedente giurisprudenziale della stessa Corte e che sono alla base di tale importante decisione, sono le seguenti.

1) L’art. 4, comma 2, del D.Lgs 28/2010, nel regolare l’accesso alla mediazione, statuisce che “l’istanza deve indicare l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni delle pretesa”. Secondo la Suprema Corte, dal tenore della predetta norma, si evince che deve essere il creditore a chiarire, tra le altre cose, l’oggetto e le ragioni della pretesa e non certamente il debitore/opponente che non può indicare l’oggetto e le ragioni di una pretesa che non è sua.

2) L’art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs 28/2010, dispone che “chi intende esercitare in giudizio un’azione”, inerente una materia inclusa tra quelle soggette alla mediazione obbligatoria, “è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione…”. In base al tenore della norma, le Sezioni Unite deducono che l’obbligo di esperire il procedimento di mediazione è posto dalla legge esclusivamente a carico di chi intende esercitare in giudizio l’azione, e cioè l’attore/creditore che nel procedimento di opposizione acquisisce la posizione di attore in senso sostanziale.

3) L’art. 5, comma 6, del D.Lgs 28/2010, dispone che la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. E’ evidente, dunque, che l’ effetto della prescrizione a favore del creditore deve essere determinato a seguito dell’iniziativa di quest’ultimo e non del debitore che, paradossalmente, avviando la mediazione, interromperebbe il termine prescrizionale a favore del creditore.

4) Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposto, e cioè il creditore, ha la qualità di attore in senso sostanziale. Infatti, l’opposizione a decreto ingiuntivo non è una impugnazione del decreto ma “ha natura di giudizio di cognizione piena che devolve al giudice dell’opposizione il completo esame del rapporto giuridico controverso e non il semplice controllo della legittimità della pronuncia del decreto d’ingiunzione” (Cass. Civ. Sez. Un. n. 19246/2010).

5) Secondo la Suprema Corte sarebbe eccessivo ricollegare all’inerzia del debitore/opponente per il mancato avvio della mediazione, la inammissibilità dell’opposizione ed il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo quando invece, ove l’onere di avviare la mediazione, sia posto in capo al creditore e questo non vi adempia, si verificherebbe soltanto una decadenza del decreto con possibilità per il creditore stesso di poterlo riproporre anche successivamente.

Peraltro. la Suprema Corte, prendendo spunto dalla requisitoria del Procuratore Generale, ha evidenziato che “poiché l’opponente si è attivato promuovendo il giudizio di opposizione – che è, in concreto, l’unico rimedio processuale che la legge gli riconosce in presenza di un provvedimento monitorio – ricollegare alla sua inerzia nel promuovere il procedimento di mediazione un effetto identico appare un’evidente forzatura, stante la non confrontabilità delle sue situazioni”.

6) La Suprema Corte, infine, seguendo i dettami della Corte Costituzionale, che più volte si è pronunciata sulla legittimità della c.d. giurisdizione condizionata, statuisce che imporre all’opponente l’onere di avviare la mediazione, si traduce, in caso di sua inerzia, nella irrevocabilità del decreto ingiuntivo cosa questa che non corrisponde ai principi dettati dal Giudice delle Leggi.


Alla luce delle predette argomentazione la Suprema Corte ha chiarito che, a prescindere se il decreto ingiuntivo nella prima udienza del giudizio di opposizione sia stato dichiarato esecutivo o meno, l’onere di esperire la procedura di mediazione, nelle materie obbligatorie, spetta al creditore opponente e, in caso di sua inerzia, conseguirà la pronuncia di improcedibilità del giudizio e la revoca del decreto ingiuntivo.


La sentenza in commento, pertanto, rappresenta un fondamentale tassello nel complesso panorama normativo relativo alla c.d. giurisdizione condizionata e si pone come un ulteriore passo avanti della giurisprudenza italiana verso una maggiore tutela del diritto di difesa dell’asserito debitore e ciò in linea con la giurisprudenza di Strasburgo.

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