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Studio Legale Cappello

La riduzione degli oneri delle bollette elettriche per le utenze non domestiche nel DL Rilancio

Il Decreto Rilancio (Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34) è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, elencando, tra le altre, le misure urgenti di sostegno al lavoro e all'economia.

In particolare, l’articolo 30 del DL Rilancio ha previsto la riduzione degli oneri delle bollette elettriche per le utenze non domestiche per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020.


La misura era molto attesa da piccole e medie imprese che, nonostante la chiusura delle attività, avevano dovuto sostenere le spese di erogazione dell’energia elettrica.

In molti attendevano la sospensione del pagamento delle bollette anche domestiche, già nel decreto Cura Italia del 16 marzo scorso che però nulla aveva previsto al riguardo.



La mancanza di misure in tal senso era stata sottolineata anche dal Presidente del Codacons che, proprio sul Decreto Cura Italia, aveva evidenziato come “Non vi è traccia nemmeno della sospensione di bollette per luce, gas e acqua, misura che al momento resta in piedi solo per i comuni delle ex zone rosse. Non si capisce come farà, chi ha perso il lavoro o ha visto una sensibile riduzione delle proprie entrate a causa dell’emergenza in atto, a continuare a pagare affitti e utenze domestiche”.


Il DL Rilancio ha provveduto in materia ma solo per le utenze non domestiche e senza disporre la sospensione dei pagamenti, come molti si attendevano, limitandosi a prevedere, all’articolo 30, una riduzione della “spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici”.


In particolare, l’articolo 30 prevede la riduzione proporzionale dei costi di trasporto e gestione dei contatori nonché degli oneri generali di sistema, rimettendo, però, all’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente di disporre la concreta attuazione con propri provvedimenti.

Per sostenere i costi derivanti dalla riduzione dei costi delle utenze non domestiche, il DL Rilancio ha previsto un fondo di € di 600 milioni di euro per l’anno 2020, dettando i tempi entro cui il Ministero delle Finanze dovrà versare gli importi sul conto Emergenza COVID-19 istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali.


Nello specifico, l’articolo 30 prevede che il cinquanta per cento del fondo sia versato entro 90 giorni dall’entrata in vigore del DL Rilancio e il restante cinquanta per cento entro il 30 novembre 2020.


L’articolo 30 indica anche alcuni parametri per la riduzione dei costi fissi a seconda che si tratti di contatori con potenza superiore o inferiore ai 3,3 KW. Per i contatori che rientrano in tale limite, è previsto che il risparmio delle tariffe fisse, applicate per punto di prelievo, sia parametrato al valore vigente nel primo trimestre dell’anno.

Per quanto riguarda i contatori con potenza superiore ai 3,3 KW, la spesa effettiva dei costi fissi individuati al primo comma non deve superare il costo che si sarebbe sostenuto con le normali tariffe nel trimestre precedente, assumendo come parametro “un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW”.

In pratica, si dovrebbe fare riferimento al consumo effettivo risultante dal contatore, individuando un parametro di potenza convenzionale pari a 3 KW.


Non resta, quindi, che attendere i provvedimenti dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente che concretamente dovrà rideterminare le tariffe, in via transitoria, senza aggravi sugli utenti ma, ad oggi, non è prevista alcuna sospensione né limitazione al distacco delle utenze, seppure molto attesa.

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