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  • Studio Legale Cappello

SPID come strumento per la sottoscrizione dei documenti elettronici

Digitale e innovazione possono rappresentare, se utilizzate nel modo giusto, risorse preziose per migliorare la vita a cittadini e imprese”.


Sulla base di questa affermazione, il Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, Paola Pisano, nel mese di marzo ha lanciato un nuovo progetto di Solidarietà Digitale, esteso a tutto il territorio nazionale, nel quale la tecnologia è chiamata a sostegno dei cittadini e delle imprese per semplificare la vita di tutti i giorni e permetterne la prosecuzione durante questo periodo di emergenza. Tra gli strumenti che hanno reso possibile l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione ed hanno rivestito un ruolo fondamentale – durante il periodo del distanziamento sociale imposto dall’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19 – troviamo lo SPID.


Infatti, con l’attuazione della direttiva europea eIDAS (Reg. UE n. 94/2014 electronic IDentification Authentication and Signature regolamento) l’Italia ha riconosciuto il sistema pubblico di identità digitale come mezzo di accesso ai servizi online della P.A., per l’identificazione univoca digitale dei cittadini nel territorio europeo.



Con le linee guida emanate dall’Agid il 26 marzo 2020, è stato possibile gestire l’accesso ai servizi pubblici e privati, che utilizzano il sistema SPID per poter firmare i documenti da remoto con valenza di prova scritta ai sensi dell’art. 2702 del Codice Civile.

Lo SPID ha, dunque, acquisito una nuova funzionalità, in quanto permette di apporre una firma elettronica che ha, a tutti gli effetti, lo stesso valore giuridico di quella autografa, poiché soddisfa il requisito della forma scritta e permette ai cittadini di poter sottoscrivere atti e contratti in conformità all’art. 20 del Codice dell’amministrazione digitale. Inoltre, la firma con SPID ha l’efficacia prevista dall’art. 2702 del Codice Civile, ciò significa che il documento sottoscritto digitalmente fa piena prova, fino a querela del falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritto.


Cosicché, attraverso l’identificazione elettronica, viene garantita la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità del documento sottoscritto e risulta in maniera manifesta ed inequivoca, la riconducibilità della firma stessa all’autore.

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