Con ordinanza n. 12052 del 10 gennaio 2020, pubblicata il 22 giugno 2020, la Corte di Cassazione, Sezione VI civile statuisce che, per il notificante, che esegue la notifica a mezzo pec ai sensi dell'art. 16 del D.L. n. 179/2012, il termine finale scade a mezzanotte dell'ultimo giorno utile e non alle ore 21.00 come previsto dall’art. 16 septies del D.L. n. 179/2012.
La questione affrontata dalla Suprema Corte, ancora molto dibattuta, trae origine dalla dichiarazione di inammissibilità della Corte di Appello di Bologna di un ricorso che è stato notificato per via telematica, ex art. 16, comma 3, D.L. n. 179/2012, dopo le ore 21 dell’ultimo giorno utile per il notificante, dal momento che, in applicazione dell’art. 16 septies del D.L. n. 179/2012, la notificazione effettuata dopo le ore 21 si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo.
Sul punto, la Suprema Corte ha richiamato la sentenza n. 75 del 9 aprile 2019 della Corte Costituzionale, facendone propri i contenuti. In base alla predetta sentenza, infatti, il Giudice delle Leggi ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 16-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dall’art. 45-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta”.
Il ragionamento seguito dalla Consulta, e ripreso dai Giudice ermellini nella definizione del giudizio de quo, riguarda il concreto scopo perseguito dal previsto divieto di notificazione per via telematica oltre le ore 21.
In effetti, il divieto di notifica per via telematica oltre le ore 21 risulta, infatti, introdotto (attraverso il richiamo dell’art. 147 cod. proc. civ.), nella prima parte del censurato art. 16-septies del D.L. n. 179 del 2012, allo scopo di tutelare il destinatario, per salvaguardarne, cioè, il diritto al riposo in una fascia oraria (dalle 21 alle 24) in cui egli sarebbe stato, altrimenti, costretto a continuare a controllare la propria casella di posta elettronica.
Secondo la norma in esame, il perfezionamento della notifica – effettuabile dal mittente fino alle ore 24 (senza che il sistema telematico possa rifiutarne l’accettazione e la consegna) – è differito, per il destinatario, alle ore 7 del giorno successivo.
Ciò, tuttavia, secondo la Corte Costituzione e la Suprema Corte, non giustifica la limitazione nel tempo degli effetti giuridici della notifica nei riguardi del mittente, al quale viene invece impedito di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa: termine che l’art. 155 cod. proc. civ. computa «a giorni» e che, nel caso di impugnazione, scade, appunto, allo spirare della mezzanotte dell’ultimo giorno.
Pertanto, se è senz’altro legittima la tutela del riposo del destinatario di un atto giudiziario, tutela che giustifica lo slittamento al giorno successivo del perfezionamento della notificazione nei suoi riguardi, non può altresì ammettersi quella che sarebbe una ingiustificata contrazione del diritto del notificante, di usufruire interamente dell’ultimo giorno utile alla notificazione, con una evidente lesione del diritto di difesa.
Inoltre, l’applicazione di una simile limitazione a danno del mittente che notifichi un atto via pec appare ancor più irrazionale, in quanto costituirebbe una irragionevole inibizione/limitazione del sistema tecnologico telematico, che si caratterizza per la sua diversità dal sistema tradizionale di notificazione, posto che quest’ultimo si basa su un meccanismo comunque legato “all’apertura degli uffici”, da cui prescinde del tutto, invece, la notificazione con modalità telematica.
Alla luce delle predette considerazioni, la Suprema Corte, con la decisione in argomento, statuendo che la notificazione poteva dirsi perfezionata per il mittente entro le ore 24 dell’ultimo giorno utile, ha cassato la sentenza rinviandola al Giudice di merito.
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